VIDEOSORVEGLIANZA NEL CONDOMINIO

videosorveglianzaIncertezze ed assenza di regole chiare per l’individuazione dei soggetti votanti nonché del quorum necessario per l’approvazione.

Nei condomini l’installazione di strumenti di videosorveglianza è autorizzata soltanto per ragioni di sicurezza, ovvero, quando esistano reali motivi per temere pericoli per i quali altre misure di sicurezza meno invasive – quali porte blindate, inferiate, allarmi, eccetera – non sarebbero sufficienti, divenendo quindi necessario l’uso cautelativo di una telecamera. Viene consentita, invece, l’installazione di videocitofoni al solo scopo di identificare i visitatori.
Secondo quanto stabilisce il provvedimento generale dell’Autorità Garante della Privacy del 29/04/2004 – in materia di videosorveglianza in ambito condominiale – gli Amministratori ed i Condomini sono tenuti a verificare il grado di necessità che preveda, oltre all’installazione delle misure di sicurezza convenzionali, l’alternativa della videosorveglianza.
Quest’ultima può essere applicata da privati, solo per la protezione esclusiva di spazi che non siano di pertinenza condominiale (es. posti auto privati). In questi casi, l’impianto di ripresa visiva dovrà limitarsi a controllare esclusivamente gli spazi di propria pertinenza: sono vietate le riprese delle parti comuni e condominiali.
Nel caso in cui il condominio sia direttamente interessato all’uso di telecamere, l’impianto di videosorveglianza, una volta ritenuta necessaria l’installazione da parte del condominio stesso, sarà sottoposto, per ragioni legate alla privacy, ad alcune regolamentazioni condominiali.

In questa direzione, il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un comunicato stampa, datato 20/05/2004, nel quale vengono riportati i “principi generali” necessari per una corretta valutazione sull’opportunità di adottare sistemi di videosorveglianza:

” I sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi;
” La raccolta e l’uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti di liceità: cioè quando siano necessari per adempiere ad obblighi di legge effettuati per tutelare un legittimo interesse;
” Prima di installare un impianto di videosorveglianza occorre valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli scopi perseguiti. Gli impianti devono cioè essere attivati solo quando altre misure siano realmente insufficienti o inattuabili;
” I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati della rilevazione dei dati. L’informativa deve essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi;
” In caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato a poche ore o al massimo a 24 ore (solo per attività rischiose es. banche è ammesso un tempo più ampio che non superi comunque la settimana);
” Va valutata, inoltre, da parte di chi installa telecamere una serie di aspetti: se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate, dislocazione e tipologia di apparecchiature (fisse o mobili);
” Va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione;
” Nell’utilizzo di telecamere è fatto divieto assoluto di controllo a distanza dei lavoratori, rispettando le garanzie previste in materia di lavoro.

L’Autorità Garante della Privacy mette l’accento sul fatto che il problema, che non ricade nei casi previsti dal Codice Civile, ha un duplice risvolto: se, infatti, da un lato le telecamere soddisfano l’esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni comuni contro aggressioni, atti vandalici o furti, dall’altro, invece, esse potrebbero far conoscere facilmente a terzi particolari della vita privata dei Condomini, come ad esempio, le abitudini quotidiane, lo stile di vita, le frequentazioni, eccetera .
Attualmente, in base a quanto sopra esposto, non è chiaro, poi, se a decidere dell’installazione delle telecamere debbano essere i soli proprietari di alloggi (in quanto spesa di natura straordinaria ed attinente la proprietà), oppure possano votare le delibere in tal senso anche gli affittuari (in quanto soggetti coinvolti nell’uso delle telecamere e cioè oggetto di riprese e registrazioni) e con quale maggioranza debba essere votata la decisione.
Il Garante per la protezione dei dati personali auspica che gli aspetti sopra indicati, suscettibili di interessare larga parte della popolazione, possano trovare una più specifica regolamentazione, con l’individuazione di una disciplina che assicuri un equo contemperamento tra i diritti fondamentali delle persone coinvolte e le legittime esigenze di difesa e protezione di persone o cose.
Per queste ragioni, il Garante segnala al Parlamento ed al Governo l’opportunità che sia valutata anche l’eventuale adozione di una possibile regolamentazione dell’utilizzo di sistemi di videosorveglianza delle aree comuni, identificando le condizioni per assumere idonee determinazioni, con particolare riferimento all’individuazione:
– dei partecipanti al processo decisionale (i soli condomini, ovvero anche i conduttori);
– del numero di voti necessari per l’approvazione della deliberazione (l’unanimità o una determinata maggioranza) .
Attualmente, in presenza di una crescente utilizzazione di impianti di videosorveglianza da parte di molti soggetti pubblici e privati, il Garante, nell’attesa di una specifica legislazione, reputa necessario sintetizzare gli adempimenti, le garanzie e le tutele già necessari in base alle norme vigenti, per facilitarne la conoscenza da parte degli operatori interessati.
Le regole di base della disciplina sul trattamento dei dati personali, infatti, sono già applicabili alle immagini ed ai suoni, qualora le apparecchiature che li rilevano permettano di identificare, in modo diretto o indiretto, i soggetti interessati.
Chi intende svolgere attività di videosorveglianza deve quindi osservare almeno le seguenti cautele, rispettando comunque il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti:

DECALOGO DEL GARANTE

1. Tutti gli interessati devono determinare esattamente le finalità perseguite attraverso la videosorveglianza e verificarne la liceità in base alle norme vigenti. Se l’attività è svolta in presenza di un pericolo concreto o per la prevenzione di specifici reati, occorre rispettare le competenze che le leggi assegnano per tali fini solo a determinate amministrazioni pubbliche, prevedendo che alle informazioni raccolte possano accedere solo queste amministrazioni;
2. Il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 9, comma 1, lett. a) e b), legge 675/1996);
3. Nei casi in cui la legge impone la notificazione al Garante dei trattamenti di dati personali effettuati da determinati soggetti (art. 7 legge 675/1996), questi devono indicare fra le modalità di trattamento anche la raccolta di informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza. Non è prevista alcuna altra forma di specifica comunicazione o richiesta di autorizzazione al Garante;
4. Si devono fornire alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertano della presenza di impianti di videosorveglianza, fornendo anche le informazioni necessarie ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996. Ciò è tanto più necessario quando le apparecchiature non siano immediatamente visibili;
5. Occorre rispettare scrupolosamente il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e le precise garanzie previste al riguardo (art. 4 legge 300/1970);
6. Occorre rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando – quando non indispensabili – immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa;
7. Occorre determinare con precisione il periodo di eventuale conservazione delle immagini, prima della loro cancellazione, e prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini delle Autorità Giudiziarie o di Polizia;
8. Occorre designare per iscritto i soggetti – responsabili o incaricati del trattamento dei dati ( art. 8 e 19 della legge 675/1996) – che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni, avendo cura che essi accedano ai soli dati personali strettamente necessari e vietare rigorosamente l’accesso di altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di Polizia;
9. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio per ragioni di sicurezza) non possono essere utilizzati per finalità diverse (ad esempio pubblicità ed analisi dei comportamenti), salvo le esigenze di Polizia o di giustizia, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi;
10. I particolari impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 250/1999. E’ altresì necessario che la relativa documentazione sia conservata per il solo periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso.

Per gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (ad esempio, il controllo dell’accesso della propria abitazione) si ricorda che questi non rientrano nell’ambito dell’applicazione della legge 675/1996, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3. Occorre, però, che le riprese siano strettamente limitate allo spazio antistante tali accessi, senza forme di videosorveglianza su aree circostanti e senza limitazioni della libertà altrui. Occorre inoltre che le informazioni raccolte non siano in alcun modo comunicate o diffuse, altrimenti si rientra nell’ambito di applicazione generale della legge 675/1996 e devono, quindi, essere rispettate tutte le indicazioni di cui ai punti precedenti.

del Dr. Carlo Corbo