LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

Istruzioni per un corretto utilizzo del Sistema di Contabilizzazione del Calore

risparmio-energetico-1Il sistema di contabilizzazione del calore,reso obbligatorio con D.P.R. 551/1999 negli edifici di nuova costruzione ed anche in quelli già esistenti nel caso di ristrutturazione dell’impianto termico (Decreti Legislativi 192/2005 e 311/2006), consente di gestire in maniera semi autonoma il riscaldamento di un appartamento inserito in un contesto condominiale di impianto termico centralizzato.Oltre a tale vantaggio, è opportuno considerare il notevole risparmio economico in termini di consumo energetivo, il maggior confort di un sistema di riscaldamento che si svincola anche dalle direttive comunali (in caso di contabilizzazione del calore l’impianto termico centralizzato può essere acceso anche 24 ore su 24, anzichè le solite 12 ore imposte dal Comune di Roma), la possibilità di gestire il calore stanza per stanza e non per ultimo il ridotto impatto ambientale, conseguenza primaria di una politica di contenimento energetico.
Al fine fornire un quadro esaustivo dell’argomento, nonchè informazioni utili per un corretto utilizzo del sistema di contabilizzazione, che soddisfi contestualmente l’esigenza di calore nell’appartamento con quella di risparmio economico in termini di consumi, vengono riportate qui di seguito le istruzioni sull’utilizzo del suddetto sistema fornite dalla Ditta La Contabilizzazione del Calore, Leader sulla piazza di Roma.

IL RIPARTITORE DEI CONSUMI
Questo apparecchio – installato sulla parte frontale del termosifone e dotato di quadrante per la lettura dei consumi –  ha il compito di misurare il calore dissipato dalla piastra radiante. Tale ripartitore è dotato di una batteria al litio con durata di circa 10 anni, e di un quadrante per il conteggio delle calorie erogate dal termosifone. Il sistema per il conteggio del calore erogato, si basa sulla presenza di un sensore a piastra localizzato dietro al ripartitore, e pertanto a contatto diretto con il termosifone, che acquisisce quindi informazioni circa le calorie emanate dal radiatore;pertanto, il ripartitore non va rimosso per nessun motivo ed in caso di rimozione accidentale (ad es. urtandolo con un mobile od altro) è necessario contattare immediatamente l’azienda che ha installato il sistema per il ripristino immediato.In  questa direzione, è importante sapere che non appena il ripartitore si distacca dalla piastra radiante viene registrato, automaticamente, un messaggio di manomissione, che resta nella memoria dell’apparecchio fin tanto che il tecnico, avvertito tempestivamente, provvede al reinstallo del pezzo.
Tali ripartitori sono pertanto dotati di una memoria interna, che registra il valore riportato al 15 aprile di ogni anno, in occasione della chiusura della gestione riscaldamento, che potrà quindi essere letto per la redazione del riparto anche in data successiva senza che ciò comporti variazioni nei consumi effettivamente registrati.Allo stesso modo, il 31 ottobre di ogni anno i ripartitori si azzerano per riconteggiare perfettamente il consumo di una nuova e differente stagione invernale di riscaldamento.Ovviamente,in caso di disposizioni da parte del Sindato che anticipino o posticipino le date di accensione dei riscaldamenti,il giorno di memorizzazione o azzeramento dei consumi registrati dal ripartitore di calore, sarà modificato dalla Ditta installatrice.

LA VALVOLA TERMOSTATICA
Le valvole termostatiche, installate sulla tubazione di ingresso acqua del termosifone, consentono di impostare, per ogni radiatore e pertanto per ogni singolo ambiente, temperature diverse.
La tabella sottostante indica la corrispondenza tra i numeri riportati sulle valvole e la temperatura che si desidera raggiungere all’interno dell’ambiente in cui è localizzato il radiatore.

 

VALORE RIPORTATO
SULLA VALVOLA
*(asterisco) 1 2 3 4 5
CORRISPONDENTE
TEMPERATURA AMBIENTE
7° C (antigelo)
termosifone spento
10° 15° 20° 25° Max calore
del termosifone

Gli spazi intermeditra due numerazioni, corrispondono a temperature intermedie, ad esempio impostare la valvola tra il numero 2 ed il numero 3 significa richiedere che l’ambiente raggiunga una temperatura compresa tra i 15 ed i 20 gradi. A questo punto, una volta selezionata la temperatura che si desidera, il radiatore si riscalderà e raffrederà automaticamente al fine di mantenere costante la temperatura richiesta, proprio come accade per gli impianti di condizionamento aria.Per questo motivo, trovare il termosifone freddo non è indice di malfunzionamento, anzi, ciò significa che la stanza ha raggiunto la temperatura richiesta ed il radiatore si è spento proprio per consentire il risparmio economico e quindi energetico, che ha determinato e spiegato la diffusione del Sistema di Contabilizzazione del Calore. A conferma di quanto esposto, nel caso in cui si constata il raffreddamento del termosifone, si può ruotare la valvola su valori più elevati (es. 4 0 5), per constatare immediatamente che il radiatore comincia a riscaldarsi nuovamente fino al raggiungimento della nuova e più elevata temperatura selezionata.
Si elencano qui di seguito alcuni accorgimenti importanti ai fini del risparmio economico e quindi del contenimento energetico:

-Non lasciare mai le finestre aperte con il termosifone acceso, la stanza non raggiungerà mai la temperatura    richiesta;
-In caso di eccessivo caldo, piuttosto che aprire le finestre, è bene abbassare ruotare la valvola termostatica su  valori più bassi (ogni grado impostato in meno sulla valvola termostatica corrisponde a circa un 7% di risparmio,  come indicato da fonti E.N.E.A.);
-Non spegnere mai del tutto i termosifoni in quanto, per portare successivamente l’ambiente a temperatura sarà  necessario un maggior consumo di energia. In caso di assenza prolungata posizionare la valvola termostatica sul  valore “2”;
-Durante l’estate posizionare la valvola termostatica sul valore di “5” per una più corretta manutenzione  dell’organo di chiusura valvole (il caldo eccessivo dell’estate fa spingere con maggior forza lo spillo sul pistone  della valvola, con possibilità di danneggiamento della stessa.

Infine, per maggiore completezza informativa si riporta qui di seguito la normativa che regola la gestione del sistema di contabilizzazione del calore:

LEGGE 10/1991:l’approvazione della contabilizzazione del calore in assemblea di condominio
Questa legge prende in considerazione diversi aspetti riguardanti l’impiantistica del riscaldamento condominiale.Per quanto concerne la contabilizzazione del calore, si segnala in particcolare l’art. 26 comma 5, che recita testualmente: “Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato,l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del Codice Civile”. In merito a ciò, è bene osservare che in altri punti della stessa legge, per altri interventi presi in considerazione, il legislatore fa riferimento a maggioranze diverse che considerano anche le quote millesimali, mentre su questo punto è stato tralasciato qualsiasi riferimento relativo a maggioranze diverse da quella del numero delle persone presenti in una assemblea regolarmente convocata.In poche parole, in una assemblea in cui sia presente al 1/3 dei condomini – sia in termini di numero che di millesimi – può essere deliberata l’adozione del sistema di contabilizzazione del calore con il voto della metà più uno dei presenti all’assemblea. Questa interpretazione è stata confermata anche dalla Sentenza 39236 del 11/12/2000 del Tribunale di Roma.

D.P.R. 412/1993: orario di accensione dell’impianto centralizzato con sistema di contabilizzazione del calore
Questo decreto contiene disposizioni attuative rispetto alla Legge 10/1991 precedentemente citata. In particolare, all’art. 9 comma 6 punto e), si spiega che,in deroga al decreto stesso, è consentito mantenere acceso l’impianto di riscaldamento centralizzato 24 ore su 24 qualora nel condominio sia possibile la regolazione autonoma della temperatura all’interno delle unità immobiliari.

D.P.R. 551/1999: obbligatorietà della contabilizzazione del calore
L’art. 5 rende obbligatoria l’adozione del sistema di contabilizzazione del calore negli edifici di nuova costruzione. Si fa presente che, in questi casi è tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa l’installazione della contabilizzazione diretta del calore (un solo contatore per ogni unità immobiliare).

DECRETI LEGISLATIVI 192/2005 E 311/2006: obbligo valvole termostatiche
I 2 Decreti Legislativi di cui sopra prendono in considerazione una serie di aspetti tecnici relativi al rendimento energetico nell’edilizia, rettificando anche alcune parti della precedente Legge 10/1991. Relativamente alla contabilizzazione del calore, l’allegato I del 192/2005 e l’allegato I-11 del 311/2006 impongono l’installazione delle valvole termostatiche in tutto il condominio nel caso di ristrutturazione dell’impianto termico.

Del Dr. Carlo Corbo